Dec 03, 2024 Last Updated 8:14 AM, Dec 1, 2024

Pensione di luglio 2016: Inps, requisiti reddituali per la quattordicesima

Pubblicato in Previdenza
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Introdotta dal Governo Prodi nel 2007, erogata una volta l'anno nella mensilità di luglio in favore delle pensioni più basse, varia a seconda dell'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato. 

La legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima), collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

L’elemento variabile per averne diritto, è rappresentato dai limiti di reddito che sono diversi per ciascun anno. La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve essere inferiore a quanto viene riportato nei requisiti reddituali richiesti. Con il messaggio n. 2831 del 27 giugno scorso, l'Inps indica quali sono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione. Gli importi possono variare da 336 euro per un reddito annuo di € 10.122,86; 420 euro per un reddito annuo di € 10.206,86; aumenta a 504 euro per un reddito di € 10.290,86. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

La normativa stabilisce, invece, che sono esclusi dal computo i trattamenti di famiglia comunque denominati; le indennità di accompagnamento; il reddito della casa di abitazione; i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; le pensioni di guerra; le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; l'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000); la somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa; i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.

La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti. Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

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