Apr 18, 2025 Last Updated 1:48 PM, Apr 17, 2025

Pensioni: ad agosto partono i rimborsi parziali decisi dal governo

Pubblicato in Previdenza
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La Corte Costituzionale, con sentenza n.70 del 10 marzo 2015, ha dichiarato incostituzionale la parte della Legge n.214 del 2011 (la famigerati Monti-Fornero)

in cui limitava la rivalutazione delle pensioni esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps (nel 2011 pari a 1.405,05), con la conseguenza di escludere tutte le pensioni di importo superiore a tale cifra da ogni rivalutazione. 

Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale, il Governo ha emanato il Decreto Legge n.65 del 21 maggio 2015, che, però, riconosce solo in parte il recupero delle somme spettanti in base all'integrale applicazione della sentenza.

Durante l'iter di trasformazione in Legge del Decreto, i Sindacati dei Pensionati SPI-CGIL, FNP- CISL e UILP, si sono mobilitati con iniziative e manifestazioni a Roma e hanno chiesto l'applicazione integrale della sentenza, sia pure stabilendo modi e tempi di restituzione. Ma, il Governo Renzi non ha ceduto nulla e il Decreto è diventato Legge il 17 luglio 2015 con il n. 109. Per cui, nella rata di agosto i pensionati dovrebbero trovare la voce “credito sentenza C.C. 70/2015”.

A CHI SPETTA Ai pensionati che nel 2011 avevano un trattamento pensionistico mensile lordo compreso tra 1.427,57 (pari a 3 volte il TM con la salvaguardia) e 2.817,68 (pari a 6 volte il TM con la salvaguardia). Oltre questa cifra non spetta niente.

QUANTO SPETTA Il meccanismo di calcolo è piuttosto complicato, anche per via della tassazione, che prevede la tassazione separata per gli arretrati fino al 31.12.2014, e quella ordinaria per il corrente anno 2015.

In ogni caso la nuova norma prevede che per gli anni 2012 e 2013 è riconosciuta una rivalutazione pari al: • 100% per i trattamenti pensionistici (somma di tutte le pensioni) di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo (TM), che nel 2011 era pari a 1.405,05, salvaguardato fino a 1.427,57; (da tener presente che a queste pensioni la rivalutazione è stata già applicata e quindi non avranno alcun conguaglio); • 40% per i trattamenti pensionistici tra 3 e 4 volte il TM; • 20% per i trattamenti pensionistici tra 4 e 5 volte il TM; • 10% per i trattamenti pensionistici tra 5 e 6 volte il TM; • 0% per i trattamenti pensionistici oltre 6 volte il TM.

Per gli anni 2014 e 2015 la rivalutazione, per le pensioni superiori a 3 volte il TM, sarà corrisposta nella misura del 20% delle relative percentuali precedenti (quindi, il 20% del 40% e così via). Poi, dal 2016 sarà corrisposta nella misura del 50%.

L'INPS comunica che, con la rata di AGOSTO (in pagamento lunedì 3), saranno pagate le somme arretrate dovute in base alla Legge 109/2015.

Problematiche 1) Per la maggior parte dei pensionati (90%?) sarà difficile verificare la propria situazione pensionistica perchè l'INPS non fornisce più il cedolino della rata mensile, ma solo la possibilità di visualizzarla con il PIN sul sito INPS; 2) la verifica sarà ancora più complicata perché, con la rata di agosto, l'INPS opererà anche i conguagli fiscali da 730, oltre ai saldi delle addizionali; 3) la stessa Inps segnala che ci sono alcune casistiche (80/90 mila pensionati) per le quali non è stato possibile procedere al ricalcolo e al conguaglio (per lo più si tratta di pensioni che hanno avuto dei supplementi e di reversibilità con perdita di contitolari). Per cui, si consiglia di rivolgersi alle Sedi SPI e/o INCA CGIL presenti nel proprio territorio per ulteriori chiarimenti e spiegazioni.

Per quanto riguarda la “via dei ricorsi”, poiché l'unica possibilità – dopo la Legge 109 – è quella di ricorrere di nuovo alla Magistratura per far dichiarare incostituzionale anche la nuova Legge, c'è bisogno di una approfondita valutazione sulla sostenibilità ( giuridica ed economica) di un valido contenzioso. Comunque, il tempo c'è, perché in questi casi si applica la prescrizione quinquennale.

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